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04/07/2006 

L’intervenuta abolizione dell’imposta di successione ha trascinato con sé anche la quasi totale abolizione dell’imposta di donazione. Infatti i trasferimenti gratuiti in vita rimangono  sensibili al Fisco solo quando intervengano tra soggetti diversi dai coniugi, dai parenti in linea retta (genitori-figli, nonni-nipoti) e dagli altri parenti fino al quarto grado (zio e nipote, cugini): in tal caso, tuttavia, non si applica più l'imposta di donazione ma i valori trasferiti vengono incisi con

08/03/2005 

Sotto il profilo tributario, le donazioni sono state quasi completamente detassate dalla legge n. 383/2001 (c.d. legge dei "100 giorni"). Infatti, qualsiasi bene venga donato e qualunque sia il suo valore, se il contratto interviene tra coniugi, tra parenti in linea retta o parenti in linea collaterale entro il quarto grado, nessuna imposta vi è più da pagare, a meno che si tratti di donazione immobiliare.In tale caso occorre sostenere il pagamento delle seguenti imposte:- imposta ipot

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