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24/10/2017 

'Foundation company' vehicle established in Cayman Islands

23/06/2016 

TRUST - Il voto del protector nell'assemblea della Srl

23/06/2016 - Articolo del notaio

TRUST - Il voto del protector nell'assemblea della Srl

10/01/2011 - Articolo del notaio

19/12/2010 

1) Il disponente (settlor) istituisce il trust indicando lo scopo da perseguire con riguardo ai beni che sono destinati all’attuazione del trust 2) Il disponente nomina il trustee (che può essere una persona fisica o una persona giuridica), indicandogli quali sono gli scopi che nella sua attività egli deve perseguire in riferimento ai beni immessi nel trust 3) Il disponente nomina i beneficiari del trust: si tratta dei soggetti che, a seconda dei casi, beneficiano dei red

13/12/2010 

Se il trust non può certo prescindere dalla volontà del disponente che lo istituisce, il ruolo centrale del trust comunque spetta senz’altro al trustee, e cioè al soggetto che il disponente designa al fine di perseguire lo scopo per il quale il trust viene istituito e per renderlo proprietario dei beni del trust. Il trustee è l’unico dei soggetti del trust il cui nome non è stato tradotto dall’inglese: infatti, il termine settlor è stato tradotto con "disponente", il termine beneficiary è st

11/12/2010 

La figura fondamentale del trust è il soggetto che lo istituisce: in inglese "settlor" in italiano "disponente": è colui che detta le regole del trust, che ne indica lo scopo e che inizialmente nomina uno o più trustee; di solito, il disponente indica anche i beneficiari (oppure le regole per individuarli) nonché uno o più protector. Il trustee è colui che diviene proprietario dei beni destinati dal disponente alla realizzazione degli scopi del trust (nonché di quelli acquisiti durante la vigenz

11/12/2010 

Gli operatori sono soliti distinguere anzitutto tra trust liberale, finalizzato ad esigenze personali o familiari del disponente, e trust commerciale, vale a dire il trust utilizzabile per risolvere problematiche imprenditoriali. Per trust revocabile si intende il trust che il disponente può far cessare a sua discrezione: questo trust non è riconosciuto dal fisco in quanto si tratta in pratica di un semplice mandato ad amministrare (e quindi per questa ragione che occorre evitare di costruir

10/09/2009 

Settlor, trustee e beneficiary sono i soggetti del trust, un istituto giuridico anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Attraverso il trust, il costituente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il compito del trustee è quello di gestire tali beni attendendosi alle direttive del settlor e alle norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiary. Il trust è uno strumento utilizzato p

10/09/2009 

Settlor, trustee e beneficiary sono i soggetti del trust, un istituto giuridico anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Attraverso il trust, il costituente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il compito del trustee è quello di gestire tali beni attendendosi alle direttive del settlor e alle norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiary. Il trust è uno strumento utilizzato p

10/09/2009 

Settlor, trustee e beneficiary sono i soggetti del trust, un istituto giuridico anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Attraverso il trust, il costituente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il compito del trustee è quello di gestire tali beni attendendosi alle direttive del settlor e alle norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiary. Il trust è uno strumento utilizzato p

10/09/2009 

Settlor, trustee e beneficiary sono i soggetti del trust, un istituto giuridico anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Attraverso il trust, il costituente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il compito del trustee è quello di gestire tali beni attendendosi alle direttive del settlor e alle norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiary. Il trust è uno strumento utilizzato p

08/12/2007 

Il trust è rapporto giuridico che sorge per effetto della stipula di un atto tra vivi o di un testamento, con cui un soggetto (settlor o disponente) trasferisce ad un altro soggetto (trustee) beni o diritti con l’obbligo di amministrarli nell’interesse del disponente o di altro soggetto (beneficiario) oppure per il perseguimento di uno scopo determinato, sotto l’eventuale vigilanza di un terzo (protector o guardiano), secondo le regole dettate dal disponente nell’atto istitutivo di trust e dalla

10/02/2007 

Il trust ha avuto frequente utilizzo in Italia nel campo della protezione dei soggetti incapaci che i famigliari non intendano “esporre” a procedure giudiziarie (la nomina dell’ amministratore di sostegno oppure la nomina di un tutore per chi dovrebbe essere interdetto o di un curatore per chi dovrebbe essere inabilitato).In tali casi, allora, il trust consiste nel trasferimento al trustee di un dato patrimonio affinchè i suoi frutti siano destinati alle esigenze di vita del soggetto da prot

10/02/2007 

Solo dall’inizio degli anni ’90, prima assi timidamente, poi in modo sempre più effettivo, il trust ha fatto la sua “comparsa” nel nostro ordinamento. In precedenza il trust era considerato come una “stranezza” inglese o americana, a noi per lo più incomprensibile e comunque estranea; da quando la ratifica italiana della Convenzione dell’Aja l’ha alfine sdoganato, una parte di coloro che vi si sono avvicinati è stata attirata, se non da un fenomeno “alla moda”, dal miraggio di poterne fare u

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