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20/12/2006 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Trasferimenti Immobiliari - Imposta di registro - Prezzo Valore

04/07/2006 

E’ diffusa la convinzione che – ove si dichiari, in una compravendita, un prezzo corrispondente all’importo della rendita catastale, rivalutata con i coefficienti previsti dalla legge – parte venditrice e parte compratrice siano al riparo da qualsiasi possibile conseguenza, civilistica o fiscale, derivante dall’eventuale simulazione del prezzo (ossia dichiarazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito). Il presente prospetto informativo intende sfatare tale luogo comune, ev

01/07/2006 

Se la legge fiscale da un lato agevola l’abitazione principale, d’altro lato penalizza le unità immobiliari che il contribuente tiene “a sua disposizione” (un appartamento sfitto in città, una casa di villeggiatura, eccetera): in tal caso, infatti, la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, va maggiorata di un terzo. Più precisamente, per unità immobiliari a disposizione si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione

01/07/2006 

L’abitazione principale non provoca tassazione in capo al suo proprietario, in quanto per essa compete al contribuente una deduzione pari alla rendita catastale dell’unità immobiliare stessa (rivalutata del 5 per cento); in altri termini, se il contribuente deve bensì dichiararne il reddito (quello “figurativo”, pari appunto alla rendita catastale rivalutata del 5 per cento), egli può contemporaneamente “neutralizzarlo” mettendo in deduzione a proprio favore un importo pari a quello della re

01/07/2006 

Tra i principali obblighi derivanti dalla proprietà di un bene immobile (o dalla titolarità di un diritto reale quale il diritto di usufrutto, il diritto di superficie o il diritto di abitazione) c’è anche quello di assolverne il relativo carico tributario. La nostra legge fiscale infatti impone al proprietario di beni immobili (o al titolare di diritti reali) di computare tra i propri redditi anche quelli di natura fondiaria, e cioè derivanti dai beni immobili predetti. Tra i diritti reali

01/07/2006 

Se il possesso dell'immobile è stato trasferito nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo del contribuente proporzionalmente alla durata del possesso: pertanto la rendita rivalutata va divisa per 365 e moltiplicata per il numero effettivo dei giorni di possesso.

02/02/2005 - Articolo del notaio

IMPOSTE - irpef - locazione 1a casa - rivalutazione rendita

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