Il decreto legislativo 224/2010 prevede che, nei conferimenti in natura nel capitale delle Spa, non sia richiesta la relazione di stima dell’ esperto nominato dal tribunale.
Ciò vale quando il valore attribuito agli assetoggetto di conferimento non è superiore «al fair value iscritto nel bilancio dell’ esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento» (articolo 2343-ter, comma 2, lettera a) del Codice civile). (...segue)
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Ultima Modifica: 15/05/2011