Il termine di 60 giorni tra la data di iscrizione delle deliberazioni assembleari di fusione/scissione e il giorno di stipula dell’atto di fusione/scissione non "subisce" la sospensione feriale dei termini (di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742): è quanto afferma una nuova massima del Consiglio notarile di Milano. (... segue)
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Ultima Modifica: 23/06/2005