Quando la normativa sulla sicurezza sul lavoro (articolo 21,legge 81/08) si riferisce ai "componenti dell’impresa familiare" il riferimento si intende operato alla impresa familiare "di fatto" e non solo a quella enunciata in un atto notarile: è quanto stabilito dal ministero del Lavoro nella risposta all’interpello 9/13.
Nella richiesta, formulata dalla Cna, era stato affrontato il tema se l’espressione "impresa familiare" sia solo quella enunciata in un atto notarile o anche quella esistente "di fatto", ma non"certificata" in un atto notarile.
L’articolo 5, comma 4 del Testo unico delle imposte sui redditi sancisce che i redditi delle imprese familiari, limitatamente al 49% del loro ammontare, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, a condizione, tra l’altro, che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta. (... segue)
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Ultima Modifica: 08/11/2013