È valida, in quanto non contrastante con il divieto di patto leonino, l’opzione put contenuta in un patto parasociale che attribuisca a una parte il diritto di fuoriuscire dalla società solo per un periodo di cinque anni e il diritto di non partecipare alle eventuali perdite che la società avesse maturato se inferiori a una certa soglia (nella specie, pari alla metà del valore della partecipazione del socio titolare della put); e quindi con l’obbligo di partecipare alle perdite che fossero maturate in misura superiore a questa soglia. È quanto il Tribunale di Milano ha deciso con la sentenza 12213 del 3 ottobre 2013. (... segue)
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Ultima Modifica: 17/02/2016