È nullo l’accordo di divisione con cui si dispone di diritti che potranno spettare su una successione non ancora aperta e con il quale le parti si assegnano reciprocamente le porzioni di un immobile oggetto di futura comunione ereditaria; è del pari invalido l’accordo con il quale gli aspiranti coeredi convengono di rimanere in comunione fino a quando, con la morte dell’usufruttuario, non recuperino la piena disponibilità di un’immobile che prevedano di acquistare per una successione a causa di morte.
Queste pattuizioni violano infatti il divieto dei patti successori (articolo 458 del Codice civile) e pertanto nulle perché sono contrarie a una norma imperativa: è quanto deciso dalla Cassazione con la sentenza 14566 del 15 luglio 2016. (... segue)
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Ultima Modifica: 30/10/2017