Sono inefficaci ex lege e conseguentemente risucchiati nella massa fallimentare mediante la semplice «trascrizione» della sentenza di fallimento (e cioè l’inserimento della sentenza di fallimento in un pubblico registro) i beni oggetto di atti di donazione, di istituzione di trust e del vincolo di destinazione (e qualsiasi altro atto a titolo gratuito) posti in essere nei due anni anteriori al fallimento.
È quanto dispone il nuovo comma 2 dell’articolo 64 della legge fallimentare introdotto dalla legge di conversione (la 132/2015) mediante l’aggiunta del comma 1-bis all’articolo 6 del decreto legge 83/2015 (il decreto «fallimenti»), vigente dal 21 agosto 2015. (... segue)
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Ultima Modifica: 06/09/2015