L'epidemia in atto spinge a intuire l'esistenza, nel nostro ordinamento, di un principio generale consistente in un «obbligo di rinegoziazione» dei contratti «ogni qualvolta una sopravvenienza rovesci il terreno fattuale e l'assetto giuridico-economico su cui è eretta la pattuizione negoziale»: la parte danneggiata «deve poter avere la possibilità di rinegoziare il contenuto delle prestazioni».
Sono queste le testuali parole che si leggono in un documento della Cassazione (relazione n. 56 dell'8 luglio 2020) nel quale l'ufficio massimario della Corte non riferisce di una giurisprudenza formatasi sullo spinosissimo tema dei contratti (si pensi solo alle locazioni di uffici e negozi) andati in default a causa di Covid-19, ma contiene una dissertazione di natura tipicamente dottrinale che, tuttavia, essendo riportata in uno scritto proveniente dal giudice della legittimità, assume un peso diverso (impregiudicato poi ogni ragionamento sul tema se alla Cassazione spetti di orientare la giurisprudenza del futuro rispetto a questioni non ancora giunte al giudizio di legittimità). (... segue)
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Ultima Modifica: 29/10/2020