Si applica l’imposta di registro del 3% al contratto (tra non imprenditori) con il quale vengono convenute la risoluzione di un contratto preliminare e la restituzione al promissario acquirente della caparra percepita dal promittente venditore; la base imponibile è pari all’importo della caparra restituita.
È quanto si legge nella risposta a interpello 403/2022, nella quale l’agenzia delle Entrate ribadisce la sua nota tesi in ordine alle situazioni in cui si produce la risoluzione di un contratto nell’ipotesi in cui la risoluzione si verifichi in conseguenza di una condizione risolutiva o di una clausola risolutiva espressa (contenute nel contratto che viene risolto oppure convenute entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto poi risolto):
- si applica l’imposta proporzionale se per la risoluzione è previsto un corrispettivo oppure, se non è previsto un corrispettivo, l’imposta in misura fissa;
- nell’ipotesi del cosiddetto “mutuo dissenso”, vale a dire il contratto con il quale viene risolto un precedente contratto, si applica la tassazione in misura proporzionale, da calcolare con riferimento al valore delle «prestazioni derivanti dalla risoluzione» (articolo 28, comma 2, Dpr 131/1986); la stessa tassazione si applica, inoltre, all’eventuale corrispettivo convenuto per la risoluzione. (... segue)
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Ultima Modifica: 16/10/2024