Nel caso del decesso di una persona che abbia rilasciato una fideiussione, il valore dell’attivo ereditario si calcola senza tener conto del debito garantito, a meno che il fideiussore non sia deceduto avendo una posizione debitore «certa e attuale» per il fatto che il debitore garantito è insolvibile o per il fatto che è impossibile, per il fideiussore, esperire l’azione di regresso verso il debitore garantito.
Lo afferma la Cassazione (sentenza n. 32804/2021) che trasporta, in campo civilistico (il giudizio era stato attivato da un erede per reclamare la propria quota di legittima), un principio che aveva già affermato in campo tributario (Cassazione 5969/2007 e 4419/2008) e cioè in fattispecie nelle quali si trattava di valutare se, ai fini della determinazione dell’imponibile da sottoporre a imposta di successione, fosse da considerare, in diminuzione, il valore delle fideiussioni rilasciate dal defunto. (... segue)
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Ultima Modifica: 05/12/2023