Il diritto di abitazione del coniuge superstite si origina solo se la casa adibita a residenza familiare era di proprietà del coniuge defunto o di proprietà comune tra i coniugi; non si origina, invece, se la proprietà apparteneva in comunione al coniuge defunto e a un altro soggetto, diverso dal coniuge superstite.
È questa la decisione della Cassazione nella sentenza 15000/2021, importante perché compone un orientamento non univoco nella giurisprudenza sull’articolo 540, comma 2, del Codice civile, per il quale al coniuge superstite, anche quando concorra all’eredità con altri chiamati, «sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni». (... segue)
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Ultima Modifica: 02/03/2023