Il fondo patrimoniale protegge solo dai debiti (anche tributari e risarcitori) derivanti da attività speculative o voluttuarie ma non da quelli contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, siano essi bisogni indispensabili oppure bisogni provocati dall’intento di avere un certo tenore di vita familiare. Queste le conclusioni cui perviene stabilmente la giurisprudenza, costellata di continuo da azioni promosse contro atti istitutivi di fondo patrimoniale.
Proprio ultimamente, però, pare aprirsi uno spiraglio di maggior tutela per il patrimonio familiare. Nella decisione 8201/2020 del 27 aprile 2020 la Cassazione ha stabilito che non è consentita l’esecuzione dei beni vincolati in fondo patrimoniale se si tratta di un credito «solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia»; e ciò in quanto vi è la «necessità di una interpretazione non restrittiva delle esigenze familiari, da non ridurre ai soli bisogni essenziali della famiglia». (... segue)
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Ultima Modifica: 16/02/2022