Imposte Registro ed ipocatastali

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IMPOSTA DI REGISTRO - Niente tassazione per la clausola penale


La clausola penale non è soggetta ad autonoma tassazione con l’imposta di registro, in ragione della sua accessorietà rispetto al contratto nella quale è inserita: la tassazione del contratto in cui è presente la penale “assorbe” pertanto la rilevanza tributaria della clausola penale.

È questa la decisione contenuta nella sentenza di Cassazione n. 30983 del 7 novembre 2023.

In tale pronuncia, affrontando un caso privo di precedenti nella giurisprudenza di legittimità, si afferma dunque che la penale si sottrae all’applicazione della norma di cui al primo comma dell’articolo 21 del Dpr 131/1986 (il Testo unico dell’imposta di registro). Secondo questa norma, tutte le disposizioni contenute in un contratto sono suscettibili di autonoma tassazione. (... segue)


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Ultima Modifica: 05/12/2023