Non è violato il divieto del patto commissorio quando manca l’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore: il divieto non è violato se il debitore accetta preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che egli contrae; inoltre, il divieto non è applicabile qualora la titolarità del bene passi all’acquirente (creditore) con l’obbligo di ritrasferimento al venditore (debitore) se costui provvederà all’esatto adempimento.
È questa la decisione della Cassazione nella sentenza 19694 del 17 giugno 2022, con la quale viene compiuto un passo abbastanza decisivo verso una restrittiva interpretazione della norma di cui all’articolo 2744 del Codice civile, recante il divieto di patto commissorio, che invece in passato è stato letto in modo da considerarlo applicabile con notevole larghezza. (... segue)
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Ultima Modifica: 17/09/2024