È di «dubbia liceità», per non dire che è del tutto illecito, il patto parasociale noto con l’espressione “patto di gestione” della società le cui azioni sono conferite nel patto, il quale deve pertanto essere attentamente distinto dal patto parasociale avente a oggetto l’esercizio del voto nell’assemblea dei soci (cosiddetto sindacato di voto), perfettamente lecito anche in quanto espressamente contemplato dalla legge (e cioè all’articolo 2341-bis, comma 1, lettera a) del Codice civile).
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con decreto n. 3106/2020. (... segue)
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Ultima Modifica: 18/07/2023