Il prezzo di collocamento di un aumento di capitale sociale che sia deliberato senza concedere ai soci il diritto di opzione può non essere fissato nella delibera di emissione in quanto è legittimo adottare la delibera di aumento del capitale sociale senza opzione stabilendo solo il prezzo minimo di emissione e concedendo agli amministratori la facoltà di collocare le nuove azioni anche a un prezzo maggiore rispetto al prezzo minimo, e ciò sia a loro discrezione sia in base a criteri o parametri predeterminati nella delibera di emissione dell’aumento di capitale.
È questo il punto centrale della nuova massima H.G.39 dei notai del Triveneto, la quale aggiunge tre corollari:
a) sono legittime le delibere di aumento di capitale senza opzione in cui il prezzo di emissione non sia determinato ma sia determinabile secondo criteri oggettivi;
b) la somma dei prezzi effettivamente richiesti per la sottoscrizione delle nuove azioni non può comunque essere inferiore all’importo complessivo del deliberato aumento di capitale sociale;
c) in tutte le suddette situazioni il parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione deve essere espresso con riferimento al prezzo minimo stabilito nella delibera di emissione dell’aumento di capitale (o con riferimento agli eventuali criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizioni adottati nella delibera che decide l’aumento del capitale sociale). (... segue)
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Ultima Modifica: 18/05/2021