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SOCIETA' - No al recesso se la durata è lunghissima


Da quando la legge di riforma del diritto societario ha introdotto nel Codice civile la facoltà di recesso del socio di Spa (articolo 2328, comma 3; e articolo 2437, comma 3) e di Srl (articolo 2473, comma 2) nel caso in cui la società abbia una durata “indeterminata”, si è aperta una annosa questione sul punto se, per durata indeterminata, debba intendersi anche una durata lunghissima e, in particolare, una durata eccedente la presumibile permanenza in vita di taluno dei soci.

Il problema si è posto principalmente con riguardo alla società a responsabilità limitata, dato che la riforma del 2003 ha esaltato la rilevanza del socio nel contesto della vita di questo tipo societario, anche perché, nell’ambito delle società di persone, è stato sempre vigente il principio per il quale ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (articolo 2285). (... segue)


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Ultima Modifica: 12/03/2024