Le perdite che il legislatore osserva (nell’articolo 6 del Dl 23/2020) al fine di consentirne il congelamento e il rinvio dei provvedimenti inerenti al loro ripianamento sono solo quelle maturate nel 2020 e non quelle maturate nel 2019; inoltre, la normativa che sospende le norme che impongono l’adozione di provvedimenti in ordine alle perdite non impedisce che le società interessate adottino immediatamente decisioni di ripianamento o di scioglimento.
È quanto ritiene il Mise nella circolare n. 26890 del 29 gennaio 2021 in relazione a un quesito formulato nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del Dl 23/2020 e che ottiene risposta quando la norma in questione è stata radicalmente modificata dall’articolo 1, comma 266, della legge 178/2020. (... segue)
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Ultima Modifica: 08/02/2021