Definitivo consolidamento in Cassazione dell’orientamento per il quale l’atto di dotazione di trust, in quanto non intuibile come manifestazione di capacità contributiva, non rileva ai fini della applicazione delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale.
È questa una convinzione che si può, a buon titolo, desumere al cospetto di tre contemporanee decisioni della Cassazione, depositate il 7 giugno 2019 (identiche a quella contenuta nell’ordinanza 1131/2019, relativa a un trust “traslativo”):
- la sentenza 15453 in relazione a un trust “di garanzia” istituito per la «costituzione di un vincolo su beni della massa fallimentare, finalizzato alla relativa gestione e liquidazione e, in ultimo, al soddisfacimento dei creditori della fallita»;
- la sentenza 15455 in relazione a un trust «istituito a beneficio dei discendenti del soggetto disponente»;
- la sentenza 15456 in relazione a un trust «autodichiarato». (... segue)
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Ultima Modifica: 29/09/2020