Imposte Registro ed ipocatastali

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IMPOSTA DI REGISTRO - Legge di Bilancio 2019 - E' retroattiva la modifica dell'art. 20 TUR


E’ da considerare retroattiva la norma, introdotta dalla legge di bilancio per il 2018 (e precisamente l’articolo 1, comma 87, lett. a) legge 205/2017), che ha innovato il tenore testuale dell’articolo 20 Tur (il testo unico della legge di registro, recato dal dpr 131/1986), il quale dispone il criterio da seguire per l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione.

Lo stabilisce il comma 639-quinquies dell’articolo 1 del disegno di legge finanziaria per il 2019, in corso di approvazione in Parlamento, il quale infatti espressamente proclama la predetta norma della finanziaria 2018 come disposizione di «interpretazione autentica».

Come noto, l’introduzione dell’articolo 10-bis nello Statuto del Contribuente (ad opera della legge 128/2015, con effetto dal 1° ottobre 2015) aveva lasciato supporre che sarebbe cessato il costante anteriore atteggiamento della Cassazione di tassare gli atti presentati alla registrazione secondo la loro eventuale connessione e, comunque, secondo la loro sostanza economica.

Una previsione per nulla azzeccata. La Cassazione (con l’unica eccezione della sentenza 2054/2017, espressamente sconfessata dalla giurisprudenza successiva) ha continuato a ritenere l’articolo 20 Tur vocato alla tassazione della “causa reale” degli atti presentati alla registrazione (si vedano ad esempio le decisioni n. 24594 e 25001 del 2015, n. 8542, 9582, 10211 e 24923 del 2016 e n. 6758, 6759, 8111, 8792, 8793, 11667, 11873, 11877, 16175, 17789, 28064 del 2017); e, quindi, ad esempio, ha continuato a ritenere configurabile come asset deal l’operazione di conferimento seguita dalla cessione delle quote di partecipazione rinvenienti dal conferimento.

Ad arginare questo reiterato atteggiamento della Cassazione è alfine intervenuto il legislatore di fine 2017 per far dire all’articolo 20 Tur quel che l’opinione dominante (eccetto la Cassazione) già riteneva dicesse, e cioè che si tratta di una norma preordinata a tassare il mero significato giuridico del singolo atto presentato alla registrazione. Cosicchè, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’articolo 20 Tur, va letto nel senso che:

a) l’atto presentato alla registrazione deve essere tassato per quello che esso contiene, senza ricavare elementi di tassazione al di fuori di esso;

b) l’atto presentato alla registrazione deve essere tassato come tale, a prescindere dal suo eventuale collegamento con altri atti.

Sembrava, dunque, che sulla vicenda share deal/asset deal fosse stata messa la parola “fine”: ma non senza un colpo di coda, in quanto, nonostante la norma di fine 2017 avesse un chiaro sapore retroattivo, la Cassazione unanime ne ha negato l’applicazione alle cause in corso (ad esempio, nelle sue decisioni del 2018 n. 2007, 2009, 4407, 4589, 4590 e 8619) rilevando che il legislatore non aveva previsto espressamente questa retroattività. In queste pronunce la Cassazione ha continuato dunque a utilizzare l’articolo 20 Tur nella versione vigente fino al 31 dicembre 2017 per riqualificare gli atti sottoposti alla registrazione a seconda del loro significato economico, dando rilevanza interpretativa anche a elementi extratestuali e al collegamento tra una pluralità di atti.

Il legislatore in effetti ha “dimenticato” di esplicitare la natura retroattiva della modifica apportata all’articolo 20 Tur, alla quale si alludeva solo nei lavori preparatori della legge di bilancio per il 2018. Con la conseguenza che è stato facile per la Cassazione utilizzare tutta la retorica che viene utile in casi come questo: parlando di «modifica» il legislatore – secondo la Cassazione – avrebbe inteso significare che il nuovo articolo 20 ha una portata «prettamente innovativa» e che dal suo «dato letterale» si dovrebbe desumere che il legislatore ha voluto operare una «rivisitazione strutturale e antitetica della fattispecie impositiva pregressa».

 

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Ultima Modifica: 24/12/2018