La trasmissione di quote di partecipazione al capitale di società mediante donazione, patto di famiglia o successione ereditaria può beneficiare dell’esenzione da imposta di successione e donazione (ex articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990, il Tus, testo unico dell’imposta di successione) solo se si tratta di una società che abbia il «controllo» (diretto o indiretto) di una «azienda familiare».
In mancanza del requisito della «indispensabile presenza...di un’azienda di famiglia», «l’applicazione dell’agevolazione» «violerebbe la ratio» della norma che la dispone in quanto solo «i trasferimenti di partecipazioni di società che detengono il controllo dell’attività d’impresa possono fruire dell’esenzione in parola, poiché consentono al beneficiario della donazione di continuare a detenere, seppur indirettamente, il controllo dell’azienda familiare».
La risposta a interpello 552/2021 liquida, con queste poche parole, il tema dei presupposti applicativi dell’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, Tus, ravvisati insussistenti nel caso esaminato, inerente alla trasmissione, mediante un patto di famiglia, dell’intero capitale sociale di una Srl (a unico socio) avente come unico asset il 20% di un’altra Srl, proprietaria dell’intero capitale sociale di una Spa “operativa”. (... segue)
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Ultima Modifica: 11/10/2023